Corrispettivi elettronici 2020: guida pratica per i commercianti

Come arrivare preparati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per: commercianti, albergatori e ristoratori. Modalità per adempiere all’obbligo ed alternative disponibili.

Guida pratica per comunicare i corrispettivi elettronici 2020.

 

Indice degli Argomenti

  • Chi sono i soggetti obbligati ai corrispettivi elettronici?
  • Come funzionano operativamente i corrispettivi elettronici?
  • Come adempiere alla trasmissione dei corrispettivi: il registratore telematico
    • Credito di imposta per acquisto del registratore telematico
  • Corrispettivi elettronici attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate
  • Emissione della Fattura elettronica come alternativa alla certificazione dei corrispettivi
  • Termini di invio dei corrispettivi telematici
    • Sei mesi di procedura transitoria
  • E-commerce: no all’invio dei corrispettivi giornalieri
  • Corrispettivi Elettronici: consigli

 

A partire dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del DLgs, n 127/15. Si tratta della normativa che prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Sono soggetti ai corrispettivi elettronici tutti i soggetti che ad oggi hanno la possibilità di rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi. Mi riferisco principalmente a tutti i commercianti al minuto, i ristoratori e gli albergatori. Restano esclusi, invece, gli E-commerce.

Si tratta, sostanzialmente dei soggetti che hanno registrato un volume d’affari annuo (relativo al 2018) inferiore ai 400.000 euro. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, l’obbligo è iniziato a decorrere dal 1.7.2019.

In questo articolo voglio offrirti una guida pratica per gestire nel modo corretto la trasmissione elettronica dei corrispettivi. Inoltre, vedremo insieme una possibile alternativa alla trasmissione dei corrispettivi elettronici.

Cominciamo!

Chi sono i soggetti obbligati ai corrispettivi elettronici?

La normativa di riferimento prende in considerazione i corrispettivi. Questo significa che sono interessati alla norma:

  • commercianti al minuto;
  • Gli esercenti attività turistico ricettive di tipo alberghiero;
  • ristoratori;
  • Etc..

Tutti questi soggetti devono applicare la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi indipendentemente dal regime fiscale applicato.

Sostanzialmente devono applicare i corrispettivi elettronici i soggetti che adottano:

  • La contabilità ordinaria;
  • La contabilità semplificata;
  • Il regime forfettario.

Sono interessati anche i soggetti in Regime Forfettario. Questi soggetti, anche se non sono tenuti agli obblighi della Fatturazione Elettronica devono adempiere ai corrispettivi telematici. Questo sempre in attesa dell’uscita di una causa di esclusione.

Come funzionano operativamente i corrispettivi elettronici?

Scontrini
Scontrini

soggetti interessati dalla disposizione sono tutti quelli che ad oggi hanno la possibilità di emettere:

  • Scontrini, o
  • Ricevute fiscali,

per certificare i propri incassi.

Dal 1° gennaio 2020 questi soggetti sostituiscono questa documentazione con l’emissione di un documento commerciale. Si tratta di un documento a natura “non fiscale” che viene emesso esclusivamente attraverso:

  • Un registratore telematico (RT), oppure
  • Una procedura apposita, messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

corrispettivi elettronici, quindi, permettono ai commercianti di sostituire, scontrino fiscale, ricevuta fiscale e registro corrispettivi. Questi documenti non sono più obbligatori a partire dal 2020.

Come adempiere alla trasmissione dei corrispettivi: il registratore telematico

L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici può essere effettuato attraverso:

  • L’acquisto di un registratore telematico apposito;
  • L’adeguamento del registratore di cassa esistente.

La prima possibilità è quella di sostituire il registratore di cassa con un nuovo registratore telematico (RT). Si tratta di un registratore di cassa “evoluto“, in grado di:

  • Connettersi ad internet;
  • Produrre il documento commerciale da consegnare ai clienti;
  • Memorizzare in modo sicuro il corrispettivo;
  • Trasmettere telematicamente il tracciato XML all’Agenzia delle Entrate.

Al momento della chiusura giornaliera di cassa l’RT, in automatico, ovvero senza che il commerciante debba fare qualcosa, predispone e sigilla il file XML con i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo invia alla Agenzia delle entrate.

Sostanzialmente, è possibile utilizzare il registratore telematico senza la connessione a internet durante la giornata e connetterlo solo al momento della chiusura e invio.

Credito di imposta per acquisto del registratore telematico

Per i soggetti che acquistano un nuovo registratore telematico è previsto un credito di imposta scomputabile direttamente dal modello F24 pari al 50% del costo del registratore con un massimo di 250 euro.

Ovviamente il costo del registratore telematico è deducibile dal reddito dell’impresa attraverso la procedura dell’ammortamento.

In alternativa, se il registratore di cassa che si possiede è piuttosto recente, è possibile il suo adeguamento. In questo caso il credito di imposta è applicabile con un massimale di 50 euro.

Corrispettivi elettronici attraverso il servizio online dell’agenzia delle entrate

In alternativa alla possibilità di utilizzare il registratore telematico è possibile utilizzare la procedura online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un apposito servizio messo a disposizione dal portale “Fatture e corrispettivi“.

Per seguire questa procedura per la certificazione telematica dei corrispettivi è necessario:

  • Effettuare l’accesso all’area dedicata personale utilizzando:
    • Le credenziali Spid, oppure
    • I servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure
    • La Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • Procedere alla compilazione del documento commerciale. Si tratta, sostanzialmente, di compilare una sorta di ricevuta fiscale, verificare i propri dati anagrafici precompilati, digitare i dettagli dell’operazione (descrizione dei beni ceduti o prestazioni rese, distinta indicazione di imponibile e IVA per ciascun articolo ceduto/servizio reso, indicazione eventuale sconto, indicazione degli importi pagati in contanti, con strumenti elettronici o non ancora pagati);
  • Procedere alla generazione del documento commerciale (non fiscale) in formato PDF;
  • Fare scegliere al cliente la modalità del rilascio, cartaceo oppure invio a mezzo email o altra modalità come MMS, Whatsapp, etc;
  • Procedere alla memorizzazione e conseguente invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi elettronici di ogni operazione. Questa procedura necessita di una connessione di rete internet sempre attiva.

Emissione della fattura elettronica come alternativa alla certificazione dei corrispettivi

L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici ha un’alternativa.

Infatti, per le piccole imprese che emettono poche ricevute fiscali e si sono già abituate alle Fatture elettroniche magari disponendo di un software, può essere opportuno valutare di rilasciare fatture elettroniche per ciascuna operazione effettuata e a tutti i clienti.

In questo modo si evita sia l’acquisto del registratore telematico che l’utilizzo della procedura web della Agenzia delle entrate.

In pratica, l’emissione della Fattura Elettronica per ogni singola operazione permette di superare la certificazione telematica dei corrispettivi.

Altrimenti, in alternativa, sono a disposizione anche soluzioni software proposte da operatori privati. Si tratta di programmi collegati all’Agenzia delle Entrate che sono in grado di emettere Fatture Elettroniche e trasmissione dei corrispettivi.

Termini di invio dei corrispettivi telematici

corrispettivi elettronici devono essere memorizzati uno a uno e giorno per giorno. Questi devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 12 giorni.

Nel caso in cui si opti per il registratore telematico sarà questi, in autonomia, a collegarsi dopo la chiusura giornaliera con i server dell’Agenzia delle Entrate. Il registratore, infatti, è in grado di trasmettere i file in totale autonomia. Per fare questo è comunque necessaria una connessione internet sempre attiva.

Tuttavia, qualora vi siano dei problemi di connessione di rete sono previsti, comunque, 12 giorni di tempo per trasmettere i corrispettivi. Oppure, è possibile riconnettere il registratore con altre procedure previste.

Sei mesi di procedura transitoria

Per i primi sei mesi è previsto un periodo transitorio.

Dal 1.1.2010 al 30.6.2020 non sono applicate sanzioni. Questo a condizione che venga effettuato l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entraste.

Questo significa che chi non riesce a procurarsi e a farsi attivare entro il 1.1.2020 un registratore telematico può continuare a emettere scontrini o ricevute fiscali con gli attuali metodi (e qui però ci sarà da capire cosa accade con la lotteria degli scontrini anch’essa annunciata dal 1.1.2020) e inviarli alla Agenzia delle entrate entro il mese successivo attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

E-commerce: no all’invio dei corrispettivi giornalieri

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica.

Questo aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n 198/19. Per gli E-commerce resta fermo l’obbligo di annotazione delle vendite nel registro corrispettivi, oppure l’emissione della fattura (obbligatoria se richiesta dal cliente).

Un contribuente ha chiesto alle Entrate di sapere se sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica anche i corrispettivi conseguiti dalle vendite on line. L’istante, che opera nel settore della grande distribuzione sia con vendite al minuto che on line, ritiene che i corrispettivi relativi all’E–commerce non debbano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia e dunque non rientrano nelle previsioni dell’articolo 2 del Dlgs n 127/2015.

Secondo l’Agenzia delle Entrate i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di invio telematico. Essi devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (articolo 24 DPR n 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (articolo 23 dello stesso DPR n 633/72).

Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non si ripercuotono sulla disciplina IVA in quanto commercio elettronico indiretto. L’operazione di vendita online, in quanto assimilata alle vendite per corrispondenza, è esonerata da ogni obbligo di certificazione, salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura.

Da ultimo, come stabilito dal decreto del Mef n.115/2019, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Pertanto, conclude l’Agenzia, sono esonerati dall’obbligo i corrispettivi giornalieri derivanti dall’E-commerce.

Corrispettivi elettronici: consigli

Dal primo gennaio 2020 cambiano le regole per tutti i commercianti al minuto. In particolare:

  • Non è più obbligatoria la tenuta del registro dei corrispettivi;
  • Non è più necessario conservare copie dei documenti rilasciati ai clienti;
  • Inoltre non deve più essere conservato il libretto di servizio del registratore telematico;
  • Le verifiche periodiche dei registratori diventano biennali (da annuali).

Il mio consiglio è quello di non farti trovare impreparato a questi adempimenti.

 

Fonte: https://fiscomania.com/

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